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Buoni fruttiferi trentennali

Buono fruttifero postale

Buoni fruttiferi Postali trentennali

Attenzione al tasso di interesse applicato

Se negli anni 80' o inizio anni 90' avete acquistato, presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane, uno o più Buoni fruttiferi postali (c.d. BPF), occorre che prestiate molta attenzione ai tassi di interesse che Poste Italiane riconosce in sede di riscossione degli stessi.
Infatti, la vicenda in oggetto fa riferimento ad una forma di investimento molto diffusa. Sono tanti i piccoli risparmiatori che, nel predetto periodo storico, attratti dai vantaggiosissimi tassi di interessi prospettati, hanno sottoscritto detti buoni.
Purtroppo però, in molti casi, il tesoretto che ci si era auspicati di incassare al momento della scadenza (trentennale) dei buoni non ha rispecchiato le aspettative.
Tutto ciò poiché la normativa che ha introdotto i BPF prevedeva che i tassi di interesse ad essi applicabili fossero stabiliti da dei Decreti Ministeriali, i quali potevano avere effetto retroattivo. Sin qui "nulla questio". Tuttavia, alcuni investitori, già dal 2015, ci hanno segnalato una problematica che merita un approfondimento, al fine di poter tutelare tutti coloro che stanno subendo, ingiustamente, un pregiudizio.

Infatti, in data 13 giugno 1986 veniva emanato un D.M. recante i tassi di interesse applicabili ai buoni postali fruttiferi di nuova emissione, nonché a quelli precedenti, dunque avente effetto retroattivo. Il predetto D.M. veniva pubblicato in G.U. il 28 Giugno del 1986.
Nonostante ciò Poste Italiane, attraverso i propri uffici periferici, nei mesi seguenti all'emanazione del D.M., cui si sarebbe dovuta adeguare, ha continuato ad emettere BPF sul cui retro era riportata una tabella (ovvero un timbro) i cui tassi di interesse indicati non corrispondevano a quelli prescritti dal D.M. in parola, bensì facevano riferimento alla disciplina previgente.
I soggetti che hanno acquistato tali buoni dopo il 28 giugno 1986, all'atto della riscossione (per coloro che hanno deciso di riscuotere capitale ed interessi prima della scadenza trentennale), ovvero, approssimandosi la scadenza, mediante verifica sul sito web cassa depositi e prestiti, hanno avuto / stanno avendo un'amara sorpresa. Infatti Poste Italiane non riconoscerà loro i tassi indicati sul retro dei buoni stessi, bensì quelli previsti dal D.M. del 1986 (notevolmente inferiori!!).

Invero, a fugare ogni dubbio, nel 2007 è intervenuta la Corte di Cassazione, peraltro a Sezione Unite, la quale, riconoscendo prevalenza al dato letterale dei buoni, ha dato ragione agli investitori, condannando Poste Italiane a corrispondere a questi ultimi, alla presentazione dei buoni per l'incasso, l'importo risultante dai tassi indicati sugli stessi, e non già quelli previsti dal D.M. del 1986.
Sulla scorta di tale pronuncia, il nostro studio ha avviato molteplici contenziosi in questi anni (tra gli altri, presso i Tribunali di Palermo, Termini Imerese, Agrigento e Siracusa) vedendo riconosciuto il diritto dei nostri assistiti al rimborso dei buoni postali tenuto conto dei tassi di interesse indicati sugli stessi.