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Licenziamenti collettivi

Penna sche scrive in un foglio

Diritto del lavoro - Licenziamenti collettivi

Licenziamenti collettivi e vizi formali. Diritto dei lavoratori al risarcimento

Interessante pronuncia della Corte di Appello di Palermo in materia di licenziamenti collettivi e vizi procedurali.
La Corte Territoriale, chiamata a dirimere una questione sorta tra un lavoratore di una società operante nell'ambito della vigilanza privata, difeso dall’Avv. Salvo Cangialosi dello Studio legale Cangialosi & Cannata, e la sua datrice di lavoro che lo aveva licenziato per effetto di una procedura di licenziamento collettivo, ha delineato i contorni e gli ambiti applicativi dell'art. 4 L. n. 223/1991, chiarendo che "alla libertà imprenditoriale di adottare le più opportune scelte gestionali idonee a fronteggiare momenti di crisi aziendale, anche attraverso una sensibile contrazione della forza lavoro in servizio, deve accompagnarsi, per una precisa opzione legislativa, il rispetto dei diversi passaggi procedurali dettati dalla legge 223/91 in quanto idonei a garantire un continuo confronto con le associazioni sindacali deputate in via prioritaria a ricercare opzioni alternative ai ventilati licenziamenti, in via secondaria, a ridurre l’impatto quantitativo dei provvedimenti di recesso datoriale ed in ultimo a verificare la corretta applicazione dei criteri selettivi indicati dall’imprenditore e la conformità della graduatoria definitiva agli oggettivi parametri concordati durante il complessivo iter procedurale."

Nel caso di specie, la Corte di Appello, sulla scorta delle deduzioni dei legali del lavoratore, rilevava "difformità comportamentali rispetto alle prescrizioni dell’art.4, comma 9°, L.223/91 [..] che non si risolvono in mere irregolarità formali prive di effettive ricadute sulla validità delle scelte datoriali, ma che configurano sensibili alterazioni alla validità dell’iter procedurale, inevitabilmente viziando la legittimità del provvedimento di licenziamento."

Per tali ragioni, al lavoratore illegittimamente licenziato veniva riconosciuta la tutela indennitaria, in misura pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.