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Licenziamento per cambio d’appalto

Toga avvocato

Procedure di cambio d’appalto

Illegittimo il licenziamento del dipendente se l’azienda non dimostra l’impossibilità di reimpiego in mansioni compatibili.

Ancora un grande successo del nostro studio legale, a tutela di lavoratori illegittimamente licenziati, in materia di licenziamento individuale plurimo per cambio d’appalto.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, accogliendo i ricorsi promossi da 20 lavoratori difesi dagli Avv.ti Salvo Cangialosi e Giuseppe Cannata dello Studio legale Cangialosi & Cannata, ha dichiarato illegittimi i licenziamenti disposti nei confronti di questi ultimi, riconoscendo in favore di ciascuno di essi il diritto alla reintegrazione in azienda ed al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi previsti ex lege (ex art. 18 Stat. Lav.)
La fattispecie ha ad oggetto una procedura di cambio d’appalto, ipotesi, disciplinata dalla contrattazione collettiva, nella quale, stante la perdita di una determinata commessa, l’azienda c.d. “uscente” può, ricorrendone i presupposti, licenziare i lavoratori addetti in via prevalente ovvero esclusiva presso l’anzidetto appalto, i quali dovranno essere assunti dalla società che, a sua volta, si è aggiudicato l’appalto (c.d. “subentrante”).Dunque trattasi di una normativa posta a tutela dei livelli occupazionali e, quindi, del diritto al lavoro sancito costituzionalmente, prevista soltanto per alcuni settori in cui sovente si registrano avvicendamenti nella gestione delle commesse.

Tuttavia, chiarisce il Tribunale di Palermo, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte, che nelle ipotesi di licenziamento per cambio d’appalto il datore di lavoro originario deve dimostrare non soltanto la sussistenza delle ragioni del recesso (consistenti nell’effettiva perdita, parziale o totale, della commessa), ma anche l'impossibilità di reimpiegare i lavoratori in altre posizioni lavorative compatibili. Ove ciò non avvenga, il licenziamento deve ritenersi illegittimo.

Nel caso di specie, accertato che i lavoratori ricorrenti hanno dedotto l'esistenza di una possibilità di repechage, richiamando l’obbligo del datore di lavoro, anche in caso di perdita di un appalto, di reimpiegare i lavoratori in altri servizi o in mansioni equivalenti, e dando conto dell’assunzione, in prossimità della contestata procedura di cambio di appalto, di soggetti di inquadramento identico al proprio, chiarisce il Tribunale che "era la resistente a dovere dedurre e dimostrare l’inesistenza di posizioni lavorative scoperte presso la propria organizzazione produttiva idonee a rendere effettivamente in esubero i ricorrenti licenziati ed a rendere perciò inevitabili le garanzie occupazionali predisposte dal CCNL. E dal momento che tale prova non la si è neppure tentato di offrire, fondata è la richiesta di costoro di vedere qualificati come illegittimi i ricevuti licenziamenti."

Le Sentenze in argomento, oltreché rappresentare motivo di grande orgoglio per i nostri legali, assumono un’importanza decisiva, in quanto pongono un limite concreto all’utilizzo del licenziamento per cambio d’appalto - il quale rappresenta un’eccezione alle regole dettate da norme imperative in materia di procedure di licenziamento individuali e collettive - così evitando abusi che pregiudichino i diritti della parte debole del rapporto di lavoro.