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Impugnazione licenziamento

Bilancia e martello del giudice

Termini di impugnazione del licenziamento

Interessante pronuncia del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, in materia di tempestività dell’azione di impugnativa di licenziamento.

La fattispecie riguarda un ricorso con cui la lavoratrice, rivendicando l’illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti da una società operante nel settore terziario, ometteva di impugnare in via stragiudiziale il predetto provvedimento, procedendo direttamente con l’azione giudiziale.
Tuttavia, seppur il deposito del ricorso presso la competente cancelleria del Tribunale avveniva entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del licenziamento, la notifica dello stesso (unitamente al decreto di fissazione d’udienza) nei confronti della parte datoriale aveva luogo oltre il suddetto termine.
La disciplina di settore si rinviene nell’art. 6 comma 1 L. n. 604/1966 (e s.m.e.i.), il quale prevede che
"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso."

Nel caso in argomento il Giudice del Lavoro, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla società resistente, difesa dall’Avv. Salvo Cangialosi, dichiarava l’inammissibilità del ricorso promosso dalla lavoratrice, in quanto “il ricorso può valere come atto impeditivo della decadenza a condizione di possedere tutte le caratteristiche formali proprie dell’atto stragiudiziale che deve sostituire. Se l’atto sostituito è recettizio (perché la finalità della decadenza è quella di rendere edotto il datore di lavoro dell’intenzione del lavoratore licenziato di contestare il licenziamento), allora pure il ricorso dovrà avere tale connotato e, conseguentemente, la decadenza si potrà dire impedita dall’avvenuta notificazione dello stesso, non dal semplice deposito telematico (del quale il datore di lavoro non può avere alcuna conoscenza).
In sostanza, la questione dirimente è la seguente: la lavoratrice deve provare di aver impedito la decadenza di cui all’art. 6 della L. 604/66, ossia, che, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento (avvenuta il 4.2.2022), ha portato nella sfera di conoscibilità della *********** SRL un qualsivoglia atto, giudiziale o stragiudiziale, idoneo ad esprimere la propria volontà di contestare il licenziamento. Ebbene: dal fascicolo di parte opponente non risulta alcun atto idoneo ad assolvere allo scopo appena delineato.
Il primo atto col quale la Sig.ra ************ ha comunicato alla società le proprie doglianze è rappresentato dalla notifica del ricorso, avvenuta il 9.4.2022 alle ore 9:31, ossia, 4 giorni dopo la scadenza del termine di 60 giorni di cui all’art. 6 L 604/66 (scadenza che cadeva di martedì 5.4.2022.)”
Quanto sopra comportava che, prescindendo dalle ragioni di merito sollevate dalla parte ricorrente (lavoratrice licenziata), quest’ultima vedeva respingersi il ricorso, con condanna alla refusione delle spese di lite in favore del datore di lavoro resistente.