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Graduatori provinciali. È legittima la cancellazione.

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Graduatori provinciali. È legittima la cancellazione.

Graduatorie provinciali ad esaurimento, seconda questione: è legittima la cancellazione.

La normativa di settore prevede la possibilità di essere depennati a seguito della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, ma i giudici, in alcuni casi, ritengono illegittima tale estromissione, poiché carente di apposita manifestazione di volontà.

Dopo aver affrontato la questione relativa al controverso diritto dei diplomati magistrali ante a.s. 2001-02 ad essere inseriti nelle GaE, passiamo alla trattazione di un’altra problematica concernente le GaE, particolarmente rilevante in ragione dei molteplici giudizi instaurati al fine di dirimerla.
Si tratta della possibilità, prevista dalla normativa di settore (nello specifico, D.L. n. 97/04, coordinato con la legge di conversione n. 143/04, art. 1-bis), di essere depennati dalle predette graduatorie a causa della mancata presentazione, entro termini stabiliti da decreti ministeriali, della domanda di aggiornamento.

Infatti, la normativa citata dispone che "dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimentonella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Dunque, ad essere interessati dalla vicenda in oggetto sono tutti i docenti che erano stati legittimamente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di una qualsiasi provincia italiana e che, non avendo, per qualsiasi ragione, presentato domanda di aggiornamento in ossequio a quanto disposto dai decreti ministeriali che si susseguono con cadenza triennale (l’ultimo è stato nel 2014), si sono visti estromessi da tali graduatorie, perdendo la possibilità di ottenere l’assegnazione di supplenze, conferimento di incarichi annuali ed immissione in ruolo.
Invero, se appare incontrovertibile il diritto ad essere reinseriti al successivo aggiornamento, presentando domanda entro i termini di cui al nuovo D.M (nonostante il sistema online predisposto dal Miur non lo consenta, circostanza che, inevitabilmente, ha fatto scaturire ulteriori contenziosi giudiziali), assai discussa è la legittimità,- ex se- dell’estromissione.
Sul punto, uno spiraglio per i tanti docenti depennati si è aperto con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3658/14, secondo cui "la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.
Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.
Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.
Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.
Come ha osservato il primo giudice (Tar del Lazio), gli interessati in questione appartengono al personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. […]"

Ed aggiunge: " l'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.
Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241 del 1990, il decreto ministeriale 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"

Dunque, secondo l’orientamento dell’autorevole organo di giustizia amministrativa, che prende le mosse da una ricostruzione costituzionalmente orientata della normativa di settore, l’estromissione dalla graduatoria è si ammissibile, ma a condizione che vi sia stata una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell’iscritto, a seguito di comunicazione di cui sono onerati gli uffici scolastici provinciali.
Se si considera che una comunicazione di tal specie non vi è mai stata, non può che concludersi ritenendo che assumono sempre più concretezza le speranze dei docenti depennati dalle GaE per non aver presentato domanda di aggiornamento di ottenere, mediante azione giudiziale a ciò finalizzata, il reinserimento nelle stesse, nella posizione e con il punteggio maturato alla data della cancellazione.

Note:
- D.L. n. 97/04
- L. n. 143/04
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 3658/14