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Graduatorie personale Ata. Sentenza Dicembre 2023

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Graduatorie personale Ata.Sentenza Dicembre 2023

Vale il punteggio relativo ai servizi svolti presso Enti di formazione professionale. Al lavoratore riconosciuto anche il risarcimento del danno.

"I servizi svolti alle dipendenze di Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Sicilia per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione di secondo grado superiore devono essere valutati ai fini del punteggio nelle graduatorie relative al personale ATA ".

E questo l’importante principio sancito dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro e Previdenza, in total accoglimento delle istanze promosse da un lavoratore, difeso dall’Avv. Salvo Cangialosi dello Studio legale Cangialosi & Cannata. Questi, dopo essere stato destinatario di proposta di assunzione da parte del Ministero dell’Istruzione, per ricoprire il ruolo di collaboratore scolastico, dopo pochi giorni si era visto revocare tale incarico in virtù della decurtazione del proprio punteggio in graduatoria, frutto dell’asserita non valutabilità dei servizi dichiarati, svolti presso Enti di formazione professionale. Agiva in giudizio, pertanto, chiedendo il riconoscimento del predetto punteggio ed il risarcimento del danno, consistente nella perdita patrimoniale scaturita dalla revoca dell’incarico.

Orbene il G.L., con la Sentenza in commento, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa di settore e dal D.M. 50/2021 - che ha disciplinato la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relativo ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, e collaboratore scolastico, valido per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - ha ritenuto che "il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli Enti di Formazione professionale della Regione Siciliana, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio. "

Dunque, è stata di fatto sancita l’equiparazione tra le esperienze professionali maturate alle dirette dipendenze di amministrazioni statali e quelle maturate presso Enti di formazione legalmente riconosciuti.
Conseguentemente, il Tribunale accoglieva altresì la domanda risarcitoria, riconoscendo il diritto del lavoratore di vedersi corrisposto dal Ministero dell’Istruzione un importo pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso dal rapporto fino alla prevista scadenza del contratto.

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