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Artificial Intelligence e diritto del lavoro

Reintegro tessera di legno

Artificial Intelligence e diritto del lavoro

Il mondo del diritto è sottoposto a continui cambiamenti ed evoluzioni e così gli ordinamenti nazionali e sovranazionali devono effettuare un’opera di adattamento tenendo conto di diversi fattori, uno dei quali è rappresentato dall’Intelligenza Artificiale.

Questa esigenza evolutiva ha spinto l’Unione Europea ad avviare l’iter per l’approvazione della proposta discussa in seno alla Commissione UE nell’Aprile 2021, culminato con l’approvazione, il 13 marzo 2024, del Regolamento n. 1689/2024, il cosiddetto Ai Act. Nonostante la sua piena operatività nel 2027, tale regolamento definisce in modo ufficiale l’AI come “qualsiasi modello di implementazione basato su una macchina” in grado di “dedurre dall’input che riceve” una serie di dati processabili finalizzati a generare svariati “output”, grazie all’implementazione di sofisticate capacità adattive dotate di diversi livelli di autonomia.

Il regolamento dispone principalmente i comportamenti che le aziende devono adottare se usufruiscono dei sistemi di intelligenza artificiale. Essi sono configurati in base ai rischi derivanti dal loro utilizzo e si articolano in 4 categorie: i sistemi a rischio minimo, limitato, alto e inaccettabile. Per ogni categoria di rischio l’Ai Act prevede i corrispondenti livelli di sicurezza e le relative sanzioni, le quali arrivano anche a milioni di dollari, così si passa dagli strumenti utilizzati a scopi ludici, con un rischio minimo, a sistemi operativi che forniscono informazioni personalizzate, quali i chatbot, fino ad arrivare a sistemi biometrici che depositano informazioni, con un rischio molto più elevato data la sensibilità dei dati coinvolti.

Gli ambienti lavorativi italiani si preparano quindi ad accogliere le esigenze di riforma dell’Ai Act, anche se la tutela della sicurezza sul lavoro esiste già nel nostro ordinamento grazie all’articolo 2087 c.c., il quale prevede che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale norma impone dunque al datore di lavoro a tenere in debita considerazione le evoluzioni tecniche del tipo di lavoro effettuato negli ambienti aziendali, al fine di garantire la tutela psicofisica dei lavoratori. Ad esempio, potrebbe essere utile un ammodernamento dei macchinari utilizzati, un aggiornamento dei fattori di rischio aziendale e la manutenzione dei sistemi informatici utilizzati. Infatti, un numero sempre maggiore di imprese inizia ad avvalersi di sistemi automatizzati come quelli inerenti alla gestione del personale, come i sistemi di rilevazione biometrico per l’accesso ai locali ambientali, oggetto di tutela anche dell’Ai act sopra menzionato e dei dati raccolti; proprio in questa direzione si registra l’evoluzione del fenomeno di Industria 4.0, cioè di quel tipo di industria che, usufruendo delle tecnologie di intelligenza artificiale, organizza e dirige il lavoro all’interno di un determinato ambiente lavorativo.

Nel contesto sopra delineato è auspicabile che anche la normativa nazionale, nel breve periodo, appronti misure adeguate ad affrontare il cambiamento in corso, onde evitare di rimanere obsoleta rispetto alle nuove esigenze di tutela.